Alla
cortese attenzione del sig. <omissis>
<omissis>
Garante per la protezione dei dati personali.
In merito alla sua lettera (DRP/ML-EP/187236) rilevo alcune questioni.
- Lei mi risponde in data 02/02/24 a una raccomandata spedita il 14/09/22 e che sembra sia stata ricevuta da voi il 19/09/22. Cioè risponde dopo 438 giorni. Per me che, quando ero reperibile come medico, dovevo raggiungere l'ospedale di notte in meno di mezzora e prendere decisioni importanti entro pochi minuti, un tale ritardo è irritante. La ringrazio comunque della sua cortese risposta.
- Lei scrive che non si capisce quale comunicazione intercorsa tra me e il datore di lavoro sarebbe stata portata a conoscenza di terzi non autorizzati. Lo chiarisco: è la lettera che il 10/02/21 mi ha spedito l'ASP6 a firma <omissis> e <omissis> e che conteneva delle valutazioni negative sul mio operato, compreso l'invito dall’intento evidentemente umiliante a chiedere scusa al Presidente e al Direttore sanitario della Fondazione.
Ritengo mio diritto che valutazioni negative sul mio operato come dipendente non siano comunicate a terzi non autorizzati , cioè alla Direzione della Fondazione Giglio, ente privato distinto dall'ASP6. Nulla da eccepire invece sulla comunicazione al <omissis> dell'ASP6.
Su internet ho trovato a questo indirizzo:
https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9147820
i seguenti brani :
“E’ da ritenersi massima di
esperienza il fatto che dalla diffusione di valutazioni negative relative al
proprio operato professionale normalmente scaturisca sofferenza morale
dell’interessato” Ecc.
Di Andrea
Maria Mazzaro - Avvocato Cassazionista e Abilitato Consulente in Marchi “
Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19328/20, depositata il 17 settembre.
“La signora MP impugnava il provvedimento del Garante della Privacy che respingeva il reclamo presentato dalla stessa contro il Dirigente dell’ente pubblico presso cui lavorava per trattamento illecito dei dati personali. La ricorrente deduceva la nullità e l’ingiustizia del provvedimento del Garante e chiedeva l’annullamento dello stesso nonché l’accertamento dell’illegittimità del trattamento dei dati e la condanna al risarcimento del danno. Il presupposto risiedeva nel trattamento illecito dei dati personali in quanto il datore di lavoro disponeva con ordine di servizio la comunicazione degli addebiti professionali mossi nei suoi confronti (e la conseguente revoca della posizione organizzativa di capo area) tramite consegna a mano da parte di altro dipendente, addetto alla segreteria, non preposto al trattamento dei dati personali. Inoltre, ciò avveniva senza alcuna precauzione a tutela della privacy della ricorrente quale la consegna in busta chiusa. “ Ecc.
I brani si riferiscono a procedure all’interno di una stessa azienda, mentre il mio caso riguarda la comunicazione ad altra azienda, non pubblica ma privata.
Sulla questione ho presentato una denuncia penale, perché il contenuto
della lettera di <omissis>
e <omissis> è falso, ma questa è un'altra storia.
La lettera mi squalifica come dipendente e dirigente, arrecandomi un danno di immagine. La lettera è anche lesiva dei miei diritti costituzionali, in quanto nessun ente o ditta può diffidare un proprio dipendente dal rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. La frase testuale è “la si diffida dal mettere in atto nel futuro comportamenti analoghi”, penultimo capoverso.
Cito la prima frase dell'articolo Articolo 24 della Costituzione Italiana:
"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi."
Dall'Enciclopedia Treccani:
"Diritto di agire in giudizio per ottenere la tutela giurisdizionale, che l’art. 24, co. 1, Cost. garantisce a tutti, sulla base della mera affermazione che un proprio diritto è stato violato. L’azione viene individuata, perciò, nel potere processuale – distinto dal tutelando diritto soggettivo sostanziale – di ottenere la pronuncia di un provvedimento giurisdizionale di tutela nel merito del diritto soggettivo che colui che esercita l’azione (attore) afferma violato."
Il mio esposto del 04/01/21 ai NAS era il primo passo per una eventuale azione in giudizio a tutela del mio diritto di essere vaccinato secondo le linee guida del Ministero della Salute.
Non so chi fosse all’epoca dei fatti il responsabile del trattamento dati dell’azienda ASP6.
Chiedo:
- Che l’ASP6 venga sanzionata economicamente dal Garante.
- Che venga adeguatamente pubblicizzata una comunicazione in cui l’ASP6 riconosce l’abuso compiuto nei miei confronti.
- Che con le dovute modalità legali mi venga riconosciuto un risarcimento economico per il danno di immagine che ho subito.
Cefalù 14/03/24
cordiali saluti
Dr. Marco Bonafede
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